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TITOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPI

ART. 1 – DENOMINAZIONE

l’Associazione costituita il 26 giugno 2004 e denominata “COORDINAMENTO ITALIANO SOSTEGNO DONNE AFGHANE O.n.l.u.s.” (C.I.S.D.A.) con sede in Milano, Via dei Transiti, 1, in seguito alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e previa iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore RUNTS inserirà l’acronimo ETS (Ente Terzo Settore) che sarà parte integrante della denominazione.

L’Associazione potrà avere sedi secondarie a seguito di deliberazione del Direttivo.

Le sedi secondarie operano ai sensi dell’Art.2, nel rispetto delle determinazioni prese dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in esecuzione degli obiettivi per le stesse stabiliti ed in conformità con le linee generali di condotta della Associazione.

Le Sedi secondarie sono organizzate ed operano in conformità con il Regolamento per le Sezioni Locali stabilito dal Consiglio Direttivo, esse hanno autonomia amministrativa ed organizzativa nei limiti e nell’ambito previsti dal Consiglio Direttivo e in tali limiti hanno responsabilità patrimoniale e giuridica diretta, tramite gli organi locali.

La durata dell’Associazione è di anni 5 e si intende prorogata automaticamente per lo stesso

periodo di tempo se non verrà presa decisione contraria dall’Assemblea dei soci.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPI

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della formazione, della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili, della promozione di attività culturali e di animazione sociale in Italia ed all’estero; essa non intende essere legata ad organizzazioni partitiche o sindacali, pur considerandosi soggetto politico attivo nell’ambito della vita sociale.

L’Associazione ha come suo essenziale fondamento la condivisione dei valori umani di ogni persona, qualunque ne siano la religione, origine, cultura e nazionalità; essa si pone come scopo prioritario la promozione di iniziative di carattere politico-sociale sia a livello nazionale che internazionale sulla condizione delle donne che si trovano in condizioni svantaggiate dal punto di vista familiare, economico, sociale e politico, con particolare riferimento alle donne afghane che si trovano nelle suddette condizioni.

All’interno del tessuto sociale intende, promuovendo la diffusione di una cultura e di una prassi di solidarietà:

– contribuire al superamento di atteggiamenti emarginanti, con l’apertura all’accoglienza ed all’integrazione e per l’educazione ad una convivenza sociale multi razziale, in spirito di fraternità e di non violenza;

– favorire l’eliminazione dei fattori che ostacolano il pieno e libero sviluppo umano, sociale ed economico;

– realizzare una crescita ed uno sviluppo, sia a livello locale che internazionale, nella ricerca di una maggiore giustizia tra i popoli, nel rispetto del razionale sfruttamento delle risorse e dei limiti ambientali del pianeta.

Per il raggiungimento dei propri scopi, essa svolge in via principale le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lvo 117/2017 ai punti:

  1. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 2 attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
  2. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  3. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  4. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  5. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l’Associazione si propone altresì di:

– incentivare le occasioni di accoglienza e di servizio a favore delle persone economicamente e socialmente bisognose;

– studiare, realizzare e diffondere ogni tipo di strumento culturale conforme agli scopi ed ai principi dell’Associazione;

– promuovere ed organizzare conferenze, convegni, dibattiti, incontri, studi, ricerche, corsi ed ogni altro genere di iniziative secondo le linee ispiratrici dell’Associazione ed in collaborazione con qualsiasi organismo rivolto alle medesime finalità;

– organizzare e gestire viaggi all’estero con particolare riguardo allo sviluppo di momenti di crescita e di conoscenza collettivi;

– curare direttamente la redazione di proprie pubblicazioni e di testi di ogni genere;

– favorire, nelle forme che essa consente, la conoscenza e la vendita di beni prodotti principalmente da cooperative e gruppi di produttori dei Paesi economicamente svantaggiati

– collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale,

– collaborare con movimenti o associazioni con i quali lo reputi utile ed opportuno.

L’Associazione potrà infine richiedere contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ad Enti locali, nazionali ed internazionali, fornendo assistenza e consulenza nell’ambito delle proprie finalità.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO 2: SOCI

ART. 3 – CATEGORIE DI SOCI

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

  1. a) soci Fondatori, i quali hanno dato vita all’Associazione
  2. b) Soci Ordinari

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo a passivo.

ART. 4 – NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci tutti coloro che intendono aderire senza riserva all’oggetto ed agli scopi dell’Associazione, partecipando alle attività previste dallo Statuto 3 e a quelle che possono contribuire anche indirettamente agli scopi sociali. Non possono essere soci coloro che, su valutazione del Consiglio Direttivo, hanno interessi in conflitto con quelli dell’Associazione.

ART. 5 – AMMISSIONE

Per aderire all’Associazione occorre presentare una domanda, anche orale, ad un membro del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo può eventualmente respingere la domanda di ammissione.

ART. 6 – OBBLIGHI DEI SOCI

I soci si obbligano:

  1. a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b) al versamento della quota di ammissione, che viene fissata in Euro 10 e delle quote annuali di rinnovo, che vengono fissate dal consiglio direttivo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno;
  3. c) a dare un fattivo contributo all’attività dell’Associazione;
  4. d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi dell’Associazione e contrastante con i fini che essa si propone.
  5. e) i soci possono esercitare il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta alla Presidente.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte, esclusione per inosservanza del presente Statuto o morosità. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione del socio che:

  1. a) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l’Associazione;
  2. b) organizza o partecipa ad iniziative in contrasto con gli orientamenti generali dell’Associazione;
  3. c) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nelle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  4. d) si rende moroso nel pagamento delle quote associative annuali.

ART. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. a) dalle quote associative annuali e di ammissione;
  2. b) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
  3. c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. d) da eventuali altre erogazioni, compresi i contributi versati da soci, da donazioni di terzi o da lasciti testamentari.

Eventuali utili conseguiti, dedotte le spese dell’Associazione, saranno destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ETS individuato dall’Assemblea dei soci una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio del RUNTS competente. In regime transitorio vale la norma precedente ovvero la devoluzione ad altre O.n.l.u.s. o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa denominazione imposta dalla legge.

ART. 10 – AVANZI DI GESTIONE

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. o altro ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 11 – BILANCIO

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione entro il 31 marzo dell’anno successivo e dovrà essere approvato dall’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 12 – CONTRIBUTI ANNUALI STRAORDINARI

Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo potrà richiedere ai soci contributi straordinari.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione tiene secondo le norme di legge i seguenti libri sociali:

  • Libro degli associati e volontari
  • Libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea e dell’organo di amministrazione

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta alla Presidente

ART. 14 – ORGANI

Sono organi dell’associazione:

  1. a) l’Assemblea dei soci
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) la Presidente
  4. d) il Revisore dei conti (solo se richiesto da disposizioni di legge)

ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata nella sede dell’Associazione od in luogo diversamente prestabilito, ordinariamente almeno una volta all’anno e precisamente in prima convocazione il penultimo sabato del mese di aprile di ciascun anno ed in seconda convocazione l’ultimo sabato del mese di aprile di ciascun anno, presso la sede sociale. La presente norma statutaria esonera gli organi direttivi dalla comunicazione agli associati. L’assemblea ordinaria si ha per validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno metà degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, purché superiori a quattro.

L’Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano la Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci o su richiesta del Revisore dei Conti, su domanda scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del Codice Civile. In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo sarà nominato, per il primo anno finanziario, dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.

ART. 16 – L’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea:
  2. a) approva il bilancio
  3. b) procede alla nomina delle cariche sociali di sua competenza
  4. c) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione
  5. d) delibera su quanto ad essa demandato, a norma di Legge e di Statuto.
  6. L’Assemblea straordinaria:
  7. a) delibera sulle modifiche dello statuto
  8. b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione

ART. 17 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto all’intervento in Assemblea tutti i soci non morosi nel pagamento delle quote. Il socio può con delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio. In ogni caso non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe. I soci potranno partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie anche via web in seguito all’avvento delle nuove tecnologie.

ART. 18 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Associazione, in sua mancanza dalla Vice Presidente. La Presidente nomina una Segretaria. La Presidente si deve accertare della regolarità dell’intervento in assemblea dei soci e delle deleghe. La Segretaria, di concerto con la Presidente, redige il verbale della riunione, da inserire nell’apposito libro dei verbali.

ART. 19 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente costituita:

  1. a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci
  2. b) in seconda convocazione, da tenersi nei termini previsti dal Codice Civile, con la presenza di qualsiasi numero dei soci, purché superiore a quattro.

ART. 20 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli argomenti

posti all’ordine del giorno, salvo quanto previsto dall’art. 21.

ART. 21 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea delibera validamente sulle modifiche statutarie, sulla messa in liquidazione o sullo scioglimento dell’Associazione, con la presenza di almeno il 50% più 1 dei soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

ART. 22 – VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le votazioni dell’Assemblea possono avvenire per alzata di mano in presenza oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Nel caso l’Assemblea si tenga via web le votazioni saranno comunicate mediante foglio elettronico.

ART. 23 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette membri eletti dall’Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l’ammissione e l’eventuale esclusione dei soci; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo nominano tra loro una Presidente, una Vice Presidente e fra i soci una Segretaria ed una Amministrativa, che rivestono tali cariche anche nei confronti dell’Assemblea.

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Qualora si dimetta una o piu’ componenti del Consiglio Direttivo la dimissione deve essere comunicata in forma scritta ed inviata allo stesso.

ART. 24 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante comunicazione della Presidente almeno una volta al mese, nei casi deliberati dallo stesso o su richiesta di almeno la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso della Presidente.

ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, fermo restando quanto previsto nel seguito del presente articolo. La Vice Presidente svolge il ruolo di supplente nei casi di assenza e di indisponibilità della Presidente, assumendone le relative funzioni. La Segretaria redige il verbale di consenso con la Presidente e cura l’apposito libro dei verbali.

L’Amministrativa ha la firma sociale per le operazioni finanziarie dell’Associazione in esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della stessa. I Consiglieri inoltre hanno la rappresentanza disgiunta e la firma sociale nei confronti dei terzi:

  1. a) su delega del Consiglio Direttivo stesso;
  2. b) in caso di necessità, per evitare un grave danno o per procurare un risparmio di spesa all’Associazione.

Nell’indicato caso previsto nella lettera b) il Consigliere deve motivare il proprio operato nella successiva seduta del Consiglio Direttivo stesso ed ottenerne l’approvazione a pena di responsabilità personale. Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 26 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti (solo se richiesto da disposizioni di legge) è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 27 – RINVIO

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia.

Per l’anno in corso vengono elette:

Presidente: Graziella Mascheroni
Vice Presidente: Antonella Garofalo

Direttivo:

Giovanna Cardarelli
Gabriella Gagliardo
Antonella Garofalo
Graziella Mascheroni
Licia Veronesi

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